Obbligo Formativo ECM in materia di radioprotezione
L’art. 162, c. 2, del d.lgs. n. 101 del 31 luglio 2020 dispone che “I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con l’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche”.
La norma prevede, altresì, che “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare” .
Perciò tutti i sanitari che operano in ambiti connessi con l’esposizione medica sono tenuti ad eseguire, in ogni caso, corsi di formazione continua
in materia di radioprotezione. Per quanto riguarda specificatamente gli infermieri e gli infermieri pediatrici i crediti specifici devono rappresentare, inoltre, almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio.
In ottemperanza art. 162 del d.lgs. del 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente, pubblicata sul portale AgeNaS qui in allegato.
AGENAS Delibera_radioprotezione_11_2021
21.11.2022 ECM: rispetto dell’obbligo formativo entro il 31 dicembre 2022.
Gentile Collega,
facendo seguito alla precedente comunicazione pari oggetto del 30.09.2022, il Consiglio Direttivo di codesto OPI, ti ricorda che entro il 31 dicembre 2022 gli infermieri iscritti all’Albo sono chiamati, come tutti i professionisti sanitari, a rispettare gli obblighi di acquisizione dei crediti formativi ECM per il triennio 2020- 2022.
La FNOPI ha recentemente comunicato a tutti gli OPI i dati forniti da Co.Ge.A.PS., evidenziando le percentuali degli iscritti che risultano al 30/06/2022:
- certificabili (in regola con i crediti previsti per il triennio 2020-2022);
- non certificabili con crediti (non in regola per numero di crediti insufficiente);
- non certificabili senza crediti (non in regola per assoluta mancanza di crediti).
Sei invitato pertanto a prendere visione del personale adempimento dell’obbligo formativo visualizzando la propria posizione dal sito Co.Ge.A.PS., accedendo con SPID/CIE dal link: https://application.cogeaps.it
La normativa vigente reca disposizioni specifiche per i professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto.
Si coglie l’occasione per ricordare che la Federazione nazionale mette a disposizione di tutti i professionisti una serie di corsi FAD gratuiti utili a colmare l’eventuale gap formativo.
I corsi possono essere visualizzati e raggiunti dal portale FNOPI, all’indirizzo: https://www.fnopi.it/formazione-continua/offerta-formativa-fad/
Comunicazione obbligo ecm iscritti
Hai dubbi riguardo i crediti #ECM?
Consulta la guida FNOPI
30.09.2022 ECM: rispetto dell’obbligo formativo entro il 31 dicembre 2022. Tutte le opportunità per gli infermieri
Chi non lo ha ancora fatto potrà regolarizzare la propria posizione grazie a una serie di opportunità gratuite che vengono offerte agli infermieri.
Ogni professionista può visualizzare la propria posizione dal sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie): https://application.cogeaps.it accedendo con SPID/CIE.
La FNOPI mette a disposizione di tutti i professionisti una serie di corsi FAD utili a colmare -gratuitamente – l’eventuale divario. I corsi possono essere visualizzati e raggiunti da questo LINK.
Sempre la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ha realizzato a favore della formazione infermieristica anche il “Dossier formativo di Gruppo”. Per gli infermieri si traduce in un accesso immediato alla formazione continua nel triennio di riferimento, nell’aggiornamento delle competenze e lo sviluppo professionale secondo un percorso formativo coerente con il proprio profilo professionale e con la visione della Federazione Nazionale. Il progetto “Dossier formativo di Gruppo della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche” consente agli iscritti di ottenere subito 30 crediti ECM per il triennio 2020-2022, ha come obiettivo quello di realizzare le politiche professionali in grado di sensibilizzare infermieri e infermieri pediatrici a considerare il sistema ECM, oltre un obbligo giuridico e deontologico, anche una grande occasione di crescita professionale. Per ciascun triennio ogni professionista potrà essere titolare di un proprio Dossier Formativo Individuale (DFI) e, allo stesso tempo, essere componente di uno o piu Dossier Formativi di Gruppo (DFG), il bonus previsto ( riduzione dell’obbligo formativo) verrà attribuito una sola volta, al verificarsi del soddisfacimento del primo Dossier.
A questo link le informazioni più approfondite “Dossier formativo di gruppo”: ECM coordinata a livello nazionale e 30 crediti per il 2020-2022 (fnopi.it)
A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo individuale: https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_individ.pdf
A questo link la guida Agenas-CoGeAPS per il dossier formativo di gruppo:
https://www.agenas.gov.it/images/agenas/ECM/Guida_utente_df_gruppo.pdf
I professionisti che non avranno raggiunto il numero di crediti ECM previsto dalla legge dovranno render conto del mancato rispetto dell’obbligo formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi la previsione della legge 233/2021 (art. 38 bis) in cui si indica che dal triennio 2023-2025 l’efficacia delle polizze assicurative stipulate in base alla legge 24/2017 (responsabilità professionale) sarà condizionata dall’assolvimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale del triennio.
12.09.2022 Offerta Formativa Fnopi
Offerta Formativa Fad-Formazione Continua Fnopi
📊 I dati del Co.Ge.A.P.S confermano che il 70% degli #infermieri a fine anno sarà in linea con gli obblighi formativi.
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24.06.2022 INFORMATIVA ISCRITTI ECM
Faq ECM
Normativa Ecm
Fonti normative
Dossier Formativo di gruppo
Di seguito tutto quello che dovete sapere sull’ECM sotto forma di FAQ. Se la risposta non vi sembra esaustiva continuate a scorrere le domande….troverete tutto quello che vi serve, e se ancora avete dei dubbi…scriveteci!
Come sapere i crediti maturati?
È necessario iscriversi sul portale http://www.cogeaps.itdove potrete trovare anche molte risposte alle vostre domande. Il sistema mostrerà i crediti maturati ed indicherà il dovuto totale già comprensivo di vari “bonus”. il CO.GE.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) è deputato a gestire l’anagrafe nazionale dei crediti ECM
In adeguamento alla normativa di cui al Decreto semplificazioni I professionisti sanitari possono utilizzare il sistema SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e/o la CIE (Carta di Identità Elettronica) per accedere all’area riservata.
Per garantire la funzionalità del sistema, in modo da consentire ai Professionisti sanitari che non hanno i sistemi di identificazione digitale, sarà mantenuta attiva anche la modalità di identificazione attualmente in uso tramite login (username e password), ma solo fino al 30 giugno.
È attivo anche il call center della CoGeAPS. Il numero da comporre è 06/42749600 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. In alternativa si può contattare la mail ecm@cogeaps.it
Quale il ruolo degli Ordini?
Gli Ordini e le relative Federazioni rivestono un ruolo centrale nella certificazione della formazione svolta.
Il Cogeaps riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali. L’Ordine certificherà su richiesta dell’iscritto sia il numero di crediti effettivamente raggiunti che il raggiungimento dell’obbligo formativo triennale
Cosa comunicare all’Ordine?
Intanto è bene comunicare che è il Cogeaps ad interlacciarsi direttamente con i professionisti così da bypassare l’Ordine e semplificare il processo. Ad ogni modo la cosa migliore è controllare eventuali discrepanze con quanto certificato dalla banca dati Cogeaps e rivolgersi a loro direttamente (trovate i riferimenti su cogeaps.it). Noi siamo comunque pronti a darvi una mano. Quindi se avete problemi potete consegnarci gli attestati che non risultano registrati insieme a dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come potete comunicarci esoneri ed esezioni insieme ai documenti comprovanti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Da allegare insieme agli attestati ecm che non risultano caricati dal servizio cogeaps.it)
MODULISTICA ESONERO
MODULISTICA ESENZIONE
Considerate però che il provider ha tempo 90 giorni per trasmettere i dati ed i corsi FAD vengono caricati al termine del periodo di fruizione TOTALE. È necessario far pervenire anche i documenti che comprovano esoneri ed esenzioni (ad esempio attestato di frequenza formazione post base, documentazione comprovante il periodo di sospensione professionale).
Quanti crediti devono essere maturati nel periodo 2020-22?
150 con modalità flessibile, ovvero – paradossalmente – è possibile acquisire 150 crediti anche in un solo mese
E se non sono in regola con il periodo 2017/2019?
La commissione Nazionale di Formazione Continua ha proporgato i termini fino a Dicembre 2020. Per quanto riguarda la possibilità di spostamento dei crediti, dopo la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM da parte di Co.Ge.A.P.S., i crediti di recupero dell’obbligo formativo potranno essere solo quelli acquisiti in eccedenza rispetto al quantum necessario per l’assolvimento dell’obbligo formativo individuale.
Quali agevolazioni per i professionisti “virtuosi”?
Dal 2017, viene poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa con uno sconto sul triennio successivo. Lo trovate già calcolato automaticamente nella vostra pagina COGEAPS
E per i professionisti in pensione?
Per chi svolge saltuariamente l’attività professionale sanitaria con un reddito annuo non superiore a 5.000 euro si può avere uan esenzione.
Questi, per avere diritto all’esenzione, dovranno dichiarare di aver cessato l’esercizio della professione sanitaria per pensionamento e di aver svolto esclusivamente attività lavorativa saltuaria. La riduzione dell’obbligo formativo individuale è calcolata in 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale, nel limite del!’ obbligo formativo individuale triennale.
Se l’attività professionale poi non dovesse essere più saltuaria, tornerebbe di nuovo l’intero obbligo formativo individuale triennale.
Cosa è il Dossier formativo e come funzionano i bonus ECM ad esso legati?
il Dossier formativo (Df) che può essere individuale (Dfi) e di gruppo(Dfg) rappresenta l’espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione,al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano, nonché quale strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider;
Viene erogato un bonus ECM al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:
- costruzione del dossier;
- congruità del dossier con il profilo e la disciplina esercitata;
- coerenza relativamente alle aree-pari ad almeno il 70%-tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato.
Il bonus quale riduzione dell’obbligo formativo del singolo professionista, è quantificato nella misura di 30 crediti formativi assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato nel primo anno del corrente triennio.
MODALITA’ DI FORMAZIONE
- FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
- CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
- VIDEOCONFERENZA (RES)
- TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
- GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
- ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
- FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
- E-LEARNING (FAD)
- FAD SINCRONA (FAD)
- FORMAZIONE BLENDED
- DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Quanti crediti per attività di Ricerca?
Sono soggettati alla durata della sperimentazione. 5 crediti fino a sei mesi, 10 dai sei mesi ad un anno. 20 oltre l’anno ed entro i due anni. La pezza di appoggio è il proprio nome inserito dal comitato etico/di partecipazione con rapporto conclusivo del percorso.
Quanti crediti possono essere acquisiti tramite sponsor?
I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor (qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi a un Provider ECM mediante un contratto a titolo oneroso in cambio di spazi di pubblicità o di attività promozionali per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante); ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito o l’autorizzazione della propria Amministrazione a partecipare in virtù dell’invito da parte dello Sponsor. Al professionista che consegue, in seguito alla sua partecipazione su invito diretto da parte delle Aziende, un numero di crediti superiore a 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio, l’eccedenza non verrà considerata al fine del computo totale dei crediti necessari per il triennio.
Quanti con autoformazione?
Massimo il 20% del totale. L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi ECM. La richiesta può essere effettuata sul sito CoGeAPS previa presentazione di un’autocertificazione (o tramite Ordine) firmata in cui si indica la descrizione del materiale utilizzato per l’autoformazione (titolo dell’articolo o del libro, editore, anno pubblicazione, autore), il periodo in cui si è svolto lo studio ed i crediti che il singolo strumento possa valere; la decisione finale spetta al proprio Ordine. Infatti, la Commissione ha anche lasciato la possibilità di decidere a ciascun Ordine quali attività svolte possano essere considerate valide come ‘autoformazione’.
Quali novità per i liberi professionisti ?
Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per:
- attività di autoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
- autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
Possono essere acquisiti crediti ECM come docente ?
Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati. 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM non frazionabili (ovvero 1 ora e mezzo sono sempre 2 crediti). Nel caso di codecenza il tempo minimo è di mezz’ora (1 credito per docente).
Il numero massimo dei crediti acquisibili non può eccedere, complessivamente, il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo professionista.
Non si possono ottenere come docente più di 50 crediti per evento formativo
I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza ma possono partecipare in due vesti allo stesso corso se in edizioni distinte.
I docenti o i tutor di un Corso FAD non hanno diritto ai crediti ECM.
Posso essere acquisiti crediti ECM come Tutor ?
Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea prevista dalla legge e ai professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea previsti dalla legge, sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio (l’unità mese è considerata periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 di tutoraggio anche non continuativi) . I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 50% del monte crediti triennale al netto degli esoneri. È necessario il formale atto di nomina dall’Università e certificazione attività svotla comprendente il periodo, la durata ed il livello di formazione del tirocinio (laurea, Laurea Magistrale, Master etc). Attenzione a non confondere il tutoraggio di questo tipo con tutoraggio all’interno di formazione accreditata (come training on the job, corsi di formazione sul campo etc)
Altre forme di acquisizione crediti
convegni congressi, simposi conferenze, attività di ricerca(FSC), gruppi di miglioramento (FSC) docenza e tutoring anche individuale non possono superare il 60% dei crediti totali. In pratica almeno il 40% dei crediti deve essere maturato in qualità di discente.
A chi spetta il computo dei crediti?
Il computo dei crediti spetta al professionista sanitario, mentre la verifica per la certificazione dei crediti formativi spetta all’Ordine competente che utilizzerà al termine del triennio i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.
Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM?
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.
Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Quale obbligatorietà per il raggiungimento crediti ECM?
A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano sanitario 2003/2005, approvato con Dpr 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.
Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n.148 del 14 settembre 2011 prevede all’art. 3, comma 5, lett. b) : “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”. Il citato Decreto Legge prevede altresì che “gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” dello stesso.
Al momento non vi sono, a questo riguardo, precise indicazioni; nel prossimo futuro la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, gli Ordini, e le rispettive Federazioni, dovranno elaborare disposizioni ad hoc per regolamentare tale obbligo. Attenzione però: Il nostro nuovo Codice Deontologico dal 2019 prevede chiaramente tale obbligo e quindi da quest’anno dovrebbe essere oggetto di sanzione disciplinare. Inoltre l’interpretazione della Legge 24/2017 sembra virare sulla non assicurabilità dei soggetti non in regola. E’ invece prassi ormai sempre più comune che all’interno di Aziende pubbliche e private si valuti la performance dei dipendenti sull’assolvimento ECM, così come sia elemento discriminante per bandi e concorsi interni.
Chi è esonerato dall’obbligo crediti ECM?
Nella circolare del Ministro della Salute del 5/03/02 N. DIRP 3°/AG/448, al comma 15, viene chiarito che è esonerato dall’obbligo dell’ECM – per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) – il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propria della categoria di appartenenza nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese (ad esempio corso con durata di 1 mese e 10 giorni – 4 crediti; corso con durata di 1 mese e 16 giorni – 8 crediti)
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- corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del Murst del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000;
- corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Dlgs 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- formazione complementare; es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Dpr 28 luglio 2000, n. 270, Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’Aids” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990.
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, sempre nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
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- congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
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Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.
I crediti ottenuto durante i periodi di esonero o esenzione non verranno conteggiati nel computo complessivo.
Crediti per formazione all’estero
Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.
Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento (CNFC, Regione, Provincia autonoma) ovvero al soggetto da esso indicato (ad esempio ufficio formazione dell’azienda presso cui presta servizio) ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S. per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.
Nel caso in cui esistano accordi tra regioni transfrontaliere validamente sottoscritti e comunicati alla Commissione nazionale e/o ente accreditante regionale per la formazione continua possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti tramite l’evento formativo accreditato all’estero e comunque non oltre i 50 crediti per evento.
I Provider accreditati in Italia possono realizzare progetti formativi aziendali
(PFA) all’estero attinenti settori e tecnologie innovative non applicate o implementate nel territorio nazionale, a condizione che siano compatibili con l’esercizio della professione sanitaria per la quale sono erogati. L’accreditamento di tali PFA segue lo stesso iter procedurale dell’accreditamento degli eventi all’estero accreditati in Italia.
Possono essere registrati esclusivamente i crediti maturati dalla formazione individuale all’estero a partire dal 1 gennaio 2008, fatto salvo quanto già precedentemente riconosciuto pur in carenza di una più specifica normativa
Per le fonti normative: http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx